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Ausiliaria o Riserva dopo il congedo?

Promemoria di dati essenziali, aggiornati al Marzo 2018, sulle caratteristiche e sulle condizioni amministrative associate alle posizioni di Ausiliaria e di Riserva, riassunti per facilitare la riflessione individuale su quale delle due condizioni sia più conveniente.

Ricordiamo le caratteristiche fondamentali delle 2 categorie.

Ausiliaria

Comprende il personale militare che:

  • abbia raggiunto i limiti di età per il grado ed il ruolo di appartenenza e non rinunci espressamente ad esservi collocato (art. 992, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66);
  • abbia raggiunto almeno 40 anni di servizio effettivo e ne faccia domanda;
  • si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e abbia maturato i previsti requisiti per le pensioni di anzianità (“scivolo”) e ne faccia domanda (art. 2229, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66);
  • nella categoria degli Ufficiali, sia stato collocato nella posizione di aspettativa per riduzione quadri (ARQ) e, avendone i requisiti anagrafici o contributivi, ne faccia domanda.

Per accedere all’Ausiliaria, all’atto della cessazione dal servizio, il militare deve manifestare la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione (art. 886, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

La permanenza nell’Ausiliaria ha una durata massima di 5 anni (modifica all’articolo 992, comma 2 del C.O.M.apportata dall’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94).

E’ molto importante ricordare che per il personale militare in Ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto stabilito per il personale militare in servizio permanente, consistenti nell'impossibilità di assumere impieghi, o di rivestire cariche societarie, o assolvere comunque incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare, pena il transito immediato nella Riserva e la perdita del trattamento economico aggiuntivo. Una speciale ipotesi di transito anticipato nella Riserva è prevista per coloro che non accettino l'eventuale impiego presso l'amministrazione di appartenenza o le altre amministrazioni, secondo le norme del d. lg. n. 498/1997, applicabili a tutto il personale militare, ai sensi dell'art. 2, d. lg. n. 498/1997, ovvero revochino l'accettazione degli impieghi assegnati per due volte.

Per gli Ufficiali dell'Ausiliaria è previsto l'avanzamento al grado superiore, ad anzianità, fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui proviene l'Ufficiale interessato. L'Ufficiale in Ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve possedere i requisiti di comando e di servizio previsti per l'avanzamento dei pari grado in servizio permanente e, quando non siano previsti particolari requisiti di comando o di servizio, può essere valutato per l'avanzamento dopo aver prestato nel grado almeno un anno di servizio, tranne che si tratti della prima promozione nell'Ausiliaria per cui non sono richieste le condizioni sopra descritte. L'Ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro e promosso solo dopo che siano stati promossi gli Ufficiali del servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

Il militare cessa di appartenere alla categoria dell’Ausiliaria e transita nella categoria della Riserva per: limiti di età, rinuncia espressa o motivi sanitari (art. 995, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

Riserva

In aggiunta ai casi di transito dall’Ausiliaria visti nel precedente punto, il militare può accedervi direttamente dal servizio permanente a domanda, d’autorità o per infermità (art. 887, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66).

La categoria della Riserva comprende il personale militare che avendo cessato dal servizio permanente o dall'Ausiliaria ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Per gli Ufficiali è prevista una particolare forma di avanzamento: l'Ufficiale nella Riserva può avanzare, esclusivamente ad anzianità, al grado superiore a quello con il quale l'interessato ha cessato dal servizio permanente, deve riunire i requisiti previsti dalla legge e consegue la promozione dopo che siano stati promossi gli Ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente. Il personale militare permane nella Riserva sino al raggiungimento di limiti di età dettati dalla legge dopo i quali transita nella categoria del congedo assoluto dove si può essere collocati ancor prima dei predetti limiti di età, qualora il militare non conservi l'idoneità al servizio incondizionato. In particolare, i limiti di età sono i seguenti:

  • 73 se Ufficiale Generale o Ammiraglio di qualsiasi grado;
  • 70 se Ufficiale superiore o inferiore già in servizio permanente;
  • 65 per i Sottufficiali provenienti dal servizio permanente.

Differenze amministrative tra le 2 categorie

Ausiliaria

  • Agli obblighi di disponibilità ed a quelli eventuali di servizio l'Amministrazione garantisce come controprestazione un'indennità annua, la cd. indennità di Ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza maturato, pari al 70% (personale entrato in Ausiliaria antecedentemente al 31.12.2014) o al 50% (personale entrato in Ausiliaria dal 1.1.2015) della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in Ausiliaria.
  • Al termine del periodo di Ausiliaria, riliquidazione della pensione con inglobamento nella voce “pensione provvisoria” dell’80% dell’ indennità di posizione Ausiliaria e contestuale attribuzione degli scatti maturati per il periodo di effettiva permanenza in tale categoria, pari al 2,5% dello stipendio lordo ogni due anni, quindi 6,25 % al termine dei 5 anni.
  • Durante l’Ausiliaria il personale continua a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, gravanti sulla pensione, nella stessa percentuale prevista durante il servizio attivo sullo stipendio: 9,15 % (8,80% fini pensionistici + 0,35% assistenza sanitaria) su base mensile, cui si somma un ulteriore 1% quando il reddito lordo supera un importo che viene rideterminato annualmente.

Riserva

  • Cessa il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con incremento quindi dell’assegno pensionistico mensile del 9,15% (e dell’eventuale 1% addizionale in caso di superamento dell’importo reddituale lordo stabilito annualmente).
  • In caso di accesso nella Riserva a domanda direttamente dal S.P., la corresponsione dei sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive (molte) modificazioni (i cd. “6 scatti”) in aggiunta alla base pensionabile, avviene previo pagamento (a carico del militare) della parte di contribuzione previdenziale mancante in relazione ai limiti d’età anagrafica previsti per il grado rivestito (art. 4, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165).
  • In caso di accesso nella Riserva a domanda direttamente dal S.P. in alternativa al collocamento in Ausiliaria, avviene l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva; il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (modifica all’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ad opera dell’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94).
  • Al termine dell’Ausiliaria viene determinato il trattamento pensionistico relativo alla posizione di Riserva, con l’inclusione nella voce pensione dell’80% dell’ indennità di Ausiliaria (per il personale appartenente al sistema retributivo), nonché degli scatti biennali del 2,5% dello stipendio lordo e/o frazione (1/24º per ciascun mese di un eventuale biennio incompleto) maturati durante il periodo di effettiva permanenza in Ausiliaria; il nuovo trattamento pensionistico viene comunicato alla sede INPS competente in relazione alla residenza anagrafica dell’amministrato, la quale, assumerà in carico la partita pensionistica, con effetto dal giorno indicato nella cd. “comunicazione di transito”, inviata, ovviamente in conoscenza anche al titolare da parte dell’Ufficio Ammnistrativo che ha amministrato il militare nel periodo di Ausiliaria.
  • Al transito nella Riserva si da luogo alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, o Trattamento di Fine Servizio (TFS) quando in presenza di variazioni, anche post congedo, dei parametri stipendiali interessati indicati nella decretazione stipendiale definitiva della D.G. Persomil o Previmil se titotari di Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO).

Note sulla Pensione Privilegiata Ordinaria . Vengono incluse in questo promemoria alcune annotazioni sulle procedure per il riconoscimento della PPO in quanto i tempi necessari costituiscono un elemento di criticità nella decisione se optare per l’Ausiliaria o per la Riserva al momento del congedo.

Il militare in congedo ha titolo alla corresponsione della pensione privilegiata qualora, in attività di servizio, abbia riportato lesioni o contratto infermità ascrivibili ad una delle categorie della cosiddetta “Tabella A” annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, così come integrata e modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento delle funzioni di servizio, che ne siano stati causa o concausa determinante.

Il beneficio deve essere richiesto dall’interessato avente titolo direttamente alla D.G. PREVIMIL per il tramite dell’ultimo Ente di appartenenza. L’importo viene determinato provvisoriamente all’atto del collocamento in Ausiliaria e in via definitiva successivamente all’emanazione del decreto di pensione ordinaria al passaggio nella Riserva. Il trattamento di PPO consiste normalmente nell’aumento di un decimo della pensione normale.

Il processo che si avvia con l’istruzione della pratica, fatta presso l’uff. Personale dell’ultimo ente di servizio, fino all’emissione del decreto di riconoscimento da parte della DG Previmil, dura non meno di 12-16 mesi (ricordiamo che il giudizio emesso dalla Commissione Medica Ordinaria deve essere corredato dal parere favorevole del Comitato di Verifica) e sarebbe consigliabile che l’intero processo fosse avviato e concluso all’interno dell’Amministrazione Difesa, quindi in posizione di Ausiliaria, per poterne più agevolmente monitorizzare i passaggi fino all’effettiva corresponsione del trattamento di pensione privilegiata nel cedolino pensionistico.

Note sul sistema pensionistico attuale (al Marzo 2018). Vengono incluse perchè possono aiutare a comprendere le complesse dinamiche alla base dei calcoli pensionistici, dinamiche per le quali si possono verificare condizioni diverse nel calcolo e nell’effettiva attribuzione dell’indennità di Ausiliaria e degli eventuali incrementi pensionistici conseguenti ad aumenti stipendiali di pari grado in servizio.

Allo stato attuale tutti i militari sono destinatari o del solo sistema contributivo, in quanto arruolati dal 1.1.1996 o, se arruolati antecedentemente, del sistema misto ossia retributivo rispettivamente sino al 31.12.1995 (per coloro i quali non possiedono 18 anni di servizio utile al 31.12.1995) o sino al 31.12.2011 (per coloro i quali possiedono 18 anni di servizio utile al 31.12.1995) e contributivo dal 1.1.2012.

Il sistema misto si basa su 3 quote: A e B proprie del sistema retributivo e C del sistema contributivo.

Quota A: è la prima quota di pensione basata su: la base pensionabile, il servizio utile, l’aliquota di rendimento maturata dal militare al 31.12.1992.

Quota B: La quota B è determinata sulla base della retribuzione media spettante dal 1.1.1993 fino al congedo per coloro i quali non avevano 18 anni di servizio utile al 1995 ed in tal caso la determinazione

dell’aliquota di rendimento si blocca al 31.12.1995. Invece per coloro i quali possedevano 18 anni

di contribuzione al 31.12.1995 la media retributiva annuale della quota B si determina sommando le retribuzioni degli ultimi 10 anni a ritroso dalla data di congedo e dividendo per 10. Alla retribuzione annuale determinata, aumentata con l’indice di rivalutazione, si applica l’aliquota di rendimento calcolata con gli stessi criteri già indicati per la quota A. L’importo di pensione dovrà essere successivamente aumentato della percentuale del 15% (sei scatti) per i congedamenti per limite di età, decesso o riforma.

Quota C: la quota C identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema contributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore successivamente al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda se questi possedeva, rispettivamente, meno o più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. A coloro in possesso di meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la Riforma Dini (legge 335/1995) ha infatti previsto l'applicazione pro rata delle regole di calcolo contributive a partire dal 1° gennaio 1996. La riforma Fornero del 2011 ha poi esteso, a partire dal 1° gennaio 2012, le regole di calcolo contributive anche con riferimento ai lavoratori che avevano versato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che sino al 31 dicembre 2011 hanno potuto continuare a beneficiare delle regole di calcolo retributive.
Con l'intervento del 2011, attualmente, tutti coloro che sono ancora in servizio hanno almeno una parte dell'assegno determinata con il sistema contributivo che, appunto, viene identificata con il termine “Quota C”. Questa parte dell'assegno risulta molto piccola per coloro che hanno grande anzianità (in quanto parte solo dal 1° gennaio 2012) mentre sarà piuttosto ampia per coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 (perchè inizia con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996).

Un parametro fondamentale per il calcolo della pensione è l’aliquota di rendimento, utilizzato per il calcolo delle quote A e B: i coefficienti di rendimento, per i dipendenti delle amministrazioni statali, risultano individuati dall'articolo 43 del Dpr 1092/1973 che attribuisce un rendimento del 35% della base pensionabile per i primi 15 anni di servizio (ovvero 2,33% per ogni anno di servizio sino al 15° anno) a cui si aggiunge l'1,8% per ogni anno ulteriore di servizio sino al tetto dell'80% per la retribuzione pensionabile.

Quindi, in definitiva, è più conveniente il trattamento economico di ausiliaria, o quello di riserva?

 

Non si può dare una risposta universale, generalizzare sarebbe un errore perchè ciascuno è in una propria peculiare situazione di servizio e stipendiale e quindi pensionistica, e di aspettative personali per il “dopo congedo”.

La valutazione se lasciare il servizio ed entrare direttamente nella Riserva o entrare in Ausiliaria e qui rimanervi per l’intero periodo ammesso di 5 anni o lasciare prima ed entrare nella Riserva, è un calcolo che ciascuno deve fare con rispetto alla propria situazione corrente ed ai progetti di vita post congedo.

Indubbiamente nel breve termine il trattamento di Riserva appare più vantaggioso mentre quello dell’Ausiliaria sembrerebbe determinare maggiori vantaggi nel lungo termine. Molte variabili infatti incidono nella decisione e quindi rimettono la risposta al quesito alla sfera delle singole valutazioni:

  • In Ausiliaria si pagano per 5 anni le ritenute previdenziali ed assistenziali pari ad un consistente 9,15% (più l’1% per coloro ai quali è applicabile), ma si accumulano gli scatti biennali del 2,5% , fino al totale del 6,25% di aumento pensione al momento del passaggio nella Riserva.
  • Passando nella Riserva al termine di un periodo in Ausiliaria inferiore ai 5 anni sono comunque riconosciuti gli scatti biennali del 2,5% e frazioni dei medesimi maturati nel periodo trascorso in Ausiliaria.
  • In Ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto accade per il personale militare in servizio permanente.
  • In Ausiliaria si potrebbe meglio monitorizzare il progresso dell’iter di riconoscimento della PPO, fattore economicamente non trascurabile.
  • L’Ausiliaria da diritto all’ulteriore incremento del 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante al pari grado in servizio.
  • Il trattamento pensionistico nella posizione di Riserva viene rideterminato con l’inclusione nella voce pensione dell’80% dell’ indennità di Ausiliaria.

Come detto in esordio, questo promemoria vuole riassumere in un colpo d’occhio gli aspetti fondamentali delle categorie dell’Ausiliaria e della Riserva per fornire uno strumento di riflessione su decisioni che ciascuno dovrà affrontare al momento del congedo; si consiglia quindi chi avesse interesse ad approfondire la complessa materia pensionistica di consultare:

  • la “Guida sul trattamento di quiescenza del personale militare”, edizione 2017, dello SMA 1° Reparto, scaricabile qui
  • la “Guida pratica alla causa di servizio, equo indennizzo, Pensione Privilegiata Ordinaria”, dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, scaricabile qui
  • la circolare della D.G. Previmil “Novità in materia pensionistica e previdenziale introdotte dalla legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190)”, datata 21.1.2015, scaricabile qui
  • la circolare della DG Previmil sui riflessi pensionistici “D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 concernente “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” e D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) secondo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, datata 16.11.2017, scaricabile qui
  • la circolare della D.G. Persomil “Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94: esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in Ausiliaria; permanenza in ausiliaria del personale militare in congedo.”, datata 27.10.2017, scaricabile qui con gli allegati “B”, “C”, ”D”